Locazione immobili, tassazione agevolata anche per la foresteria

Pubblicato il 05 novembre 2014 È possibile l’applicazione della cedolare secca anche alla foresteria. La tassazione forfettaria è, dunque, riconosciuta anche al caso specifico in cui l’inquilino dell’immobile sia una società, che ha sottoscritto un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo per un proprio dirigente.

La precisazione giunge dalla pronuncia n. 470/03/14, del 4 novembre, della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.

I giudici emiliani, rifacendosi semplicemente alla legge, hanno sconfessato la posizione dell’Agenzia delle Entrate (circolare 26/E/2011), che escludeva la possibilità di applicazione della cedolare secca sui canoni di locazione dei contratti che vedevano come controparte una persona non fisica (per esempio, una foresteria affittata dall’impresa per i propri dipendenti oppure l’ex portineria affittata da un condominio).

Secondo la Commissione tributaria, la legge non prevede un requisito specifico per il locatario che può essere sia una persona fisica che una impresa. Ciò che conta per la spettanza delle agevolazioni è solo il fatto che il proprietario sia una persona fisica e che l'immobile sia destinato ad uso abitativo.

Il requisito in più secondo il quale "esulano dal campo di applicazione della norma in commento i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti" è stato aggiunto dall’Amministrazione finanziaria nella citata circolare.

Di qui, la decisione di accogliere il ricorso del proprietario, che si era visto negare la registrazione del contratto in misura fissa, con la relativa condanna del Fisco al rimborso dell’imposta versata.
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