La natura transitoria della locazione – che comporta l’esclusione della stessa dall'ambito di applicazione della Legge n. 392/1978 sull’equo canone – deve essere desunta non dal termine di durata della locazione stessa, bensì dalle effettive esigenze abitative del conduttore. In particolare, l’ipotesi di locazione transitoria, a differenza che la normale e continua dimora, comporta una presenza solo precaria e saltuaria del conduttore nell'immobile, assumendo carattere eccezionale e temporaneo.
In caso di difformità tra uso convenuto ed uso effettivo, il regime giuridico del contratto si adegua all’uso che il conduttore ne faccia in concreto, ancorché ciò produca effetti più sfavorevoli per il conduttore medesimo. E detto principio trova applicazione anche nell'ipotesi – qui sottoposta al vaglio della Cassazione – in cui il conduttore, avendo preso in locazione un immobile, inizialmente, per uso abitativo ordinario, ne faccia poi uso in modo del tutto saltuario, e cioè ne goda in modo corrispondente ad una locazione di natura transitoria.
Oltretutto l’indagine da compiersi sull'effettivo uso dell’immobile, diverso da quello pattuito e reso noto al locatore in corso del rapporto, che determini la modifica del regime applicabile (nel caso de quo, con esclusione dell’equo canone), prescinde dalla verifica della sussistenza di un apposito accordo, ancorché scritto, tra le parti.
Sono questi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 2702 del 2 febbraio 2017, respingendo l’istanza di un inquilino che, al termine di una locazione di lunga durata, chiedeva l’applicazione della Legge sull'equo canone in riferimento ai canini versati, con condanna della società locatrice a versare l’eccedenza corrisposta.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".