La limitazione esistente in materia di concessioni dell’autorizzazione al noleggio con conducente, che pone il contingentamento delle licenze, non è in contrasto con la normativa comunitaria in materia di libera concorrenza. Infatti la disciplina italiana non pone limiti al vettore comunitario di svolgere il servizio nel nostro territorio richiedendo solo che venga bandito un concorso per l’attribuzione delle licenze al fine di garantire il servizio di trasporto in determinati territori; pertanto il cittadino comunitario è ammesso liberamente a partecipare a concorso.
Lo ha deciso la Corte di cassazione con sentenza della sesta sezione penale n. 44516 del 19 novembre 2009, in cui sostiene la legittimità del sequestro preventivo di una licenza di autonoleggio rilasciata dal comune senza aver provveduto a bandire un pubblico concorso, riconoscendo nella fattispecie la sussistenza del delitto di abuso d’ufficio.
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