L’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri) comporta l’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso.
Lo ha ribadito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 26 giugno 2024, n. 1156, non pubblicata sul sito istituzionale.
La conferma giunge a valle delle modifiche al quadro sanzionatorio stabilito per le violazioni in materia di impiego di lavoratori occasionali in agricoltura e apportate dal decreto PNRR.
Ma quale sanzione si applica in mancanza dei presupposti per la maxi sanzione per lavoro sommerso?
Riavvolgiamo il nastro e partiamo dal principio: dal lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri).
Introdotto, in via sperimentale, dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342-354, legge 29 dicembre 2022, n. 197) per il biennio 2023-2024, il lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) è ammesso esclusivamente per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate riferite al singolo anno civile annue e per singolo lavoratore.
Le prestazioni possono essere rese esclusivamente da:
Infine, il contratto LOAgri può essere stipulato per una durata massima di 12 mesi.
L’INPS ha fornito le istruzioni applicative con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 e il messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023.
Il comma 346 dell’articolo 1 della citata legge di Bilancio 2023 dispone che il datore di lavoro agricolo, per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, debba, prima dell'inizio della prestazione, inoltrare al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria (articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).
La comunicazione è resa con il modello UNILAV, opportunamente aggiornato dal Ministero del Lavoro con l’inserimento, nella tabella contratti, del codice H.03.03 “Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” (nota n. 462 del 20 gennaio 2023).
I datori di lavoro agricolo dovranno aver cura di selezionare tale codice nella comunicazione di instaurazione, modifica o cessazione del contratto LOAgri.
ATTENZIONE: Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro che può avere una durata massima di 12 mesi.
Il decreto PNRR (articolo 29, comma 6, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) ha disposto che la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro prevista dall’art. 1, comma 354, della L. 197/2022, non viene più applicata qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, come invece previsto nel testo vigente fino al 1° marzo 2024.
Per l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il personale ispettivo applicherà invece la maxi sanzione per lavoro sommerso purché ne ricorrano i presupposti di legge avendo riguardo, come chiarito dall’INL con la nota del 26 giugno 2024, n. 1156, alla normativa vigente al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sommerso e non alla normativa operante alla sua cessazione.
In mancanza di tali presupposti, si applicherà, alla stregua di quanto chiarito dalla Relazione illustrativa di accompagnamento al ddl di conversione in legge del decreto PNRR, invece la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista, in via generale, dall’art. 19 del D.Lgs. 276/2003 per la semplice omessa comunicazione dell’obbligo sancito dall’art. 9-bis del D.L. 510/1996.
Laddove l’UNILAV sia stato trasmesso, l’eventuale superamento del limite di durata di 45 giorni annui per singolo lavoratore comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.
Infine, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli ammessi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro commisurata a ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione (e non più ad ogni giornata in cui risulta accertata la violazione, come previsto dalle disciplina in vigore fino al 1° marzo 2024), a meno che questa non sia conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
Non si applica la procedura di diffida (articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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