Lo studio associato porta l’Irap

Pubblicato il 15 luglio 2008 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19138/2008, in contrasto con il parere espresso dai giudici della regionale, ha ribadito che il commercialista che svolge la propria attività appoggiandosi ad uno studio associato è tenuto al versamento dell’Irap. Non conta il fatto che mancano gli elementi propri dell’autonoma organizzazione (impiego di lavoro altrui o utilizzo di capitali non propri), per i giudici di legittimità l’organizzazione sussiste pienamente anche senza l’appoggio di terzi e con pochi beni strumentali. Pertanto, l’Irap è da applicare in tutti i casi in cui il professionista si avvale di una struttura esterna che supera l’ambito strettamente personale (intuitus personae). Per lo più, nel caso concreto, il commercialista si avvaleva della struttura in modo continuativo, tanto da chiedere la deduzione dei costi e spese sostenute attraverso l’attività ai fini Irpef e Iva. Per la Corte, inoltre, spetta allo stesso contribuente provare di non aver utilizzato strumenti non propri nello svolgimento della sua attività.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS, customer experience 2024: focus su pensioni, disoccupazione e congedo

03/10/2024

Inps: elenco delle organizzazioni sindacali con nuove adesioni

03/10/2024

Patente a crediti: dal 1° ottobre 2024 nuove regole per accedere ai cantieri

03/10/2024

Patente a crediti: nuovi obblighi dal 1° ottobre 2024

03/10/2024

Concordato preventivo biennale per forfetari: chiarimenti

03/10/2024

Decreto flussi per lavoratori extracomunitari, ecco le nuove regole

03/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy