Lo stralcio della procedura di armonizzazione della tassazione dei fondi d’investimento rende difficile il rimpatrio

Pubblicato il 17 novembre 2009

Con la cancellazione dell’articolo 14 dal Dl salva-infrazioni, che equiparava il trattamento dei fondi esterni non armonizzati situati nei Paesi esteri collaborativi ai fondi armonizzati, si rende più difficoltosa l’operazione di rimpatrio dei suddetti strumenti finanziari nell’ambito dell’operazione di scudo fiscale.

Il Decreto salva-infrazioni è finalizzato a un rapido adempimento di obblighi Ue per ovviare a procedure di infrazione per ritardato o non corretto recepimento di direttive comunitarie. L’articolo 14 relativo al “regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati”, così come varato dal Governo, mirava a far chiudere la procedura avviata dalla Commissione europea per il differente trattamento fiscale riservato in Italia ai proventi derivanti dalle partecipazioni a fondi comuni di investimento esteri non armonizzati rispetto a quello riservato ai fondi mobiliari non armonizzati italiani.

Lo stralcio dell’articolo 14, sull'armonizzazione della tassazione dei fondi d'investimento di diritto italiani ed esteri, dal 2010 potrebbe rendere molto più complessa la procedura di rimpatrio con problematiche connesse al regime di riservatezza del dossier in cui sono stati depositati i fondi non armonizzati rimpatriati. I proventi derivanti dai fondi non armonizzati esteri dovranno essere ancora assoggettati a ritenuta d’acconto anche dopo il 1° gennaio 2010, con l’obbligo dell’intermediario di continuare a indicare nominativamente il percipiente nel modello 770, mentre questo sarà obbligato ad indicare nel quadro RL di Unico i proventi percepiti, perdendo così in parte le tutele del regime di anonimato.

Obiettivo dell’articolo 14 era, invece, proprio quello di obbligare l’intermediario ad intervenire nella riscossione dei proventi a cui si andava ad applicare la ritenuta d’imposta del 12,5%, con una maggior funzionamento del regime di segregazione.

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