Lo “stato passivo” fa recuperare l’Iva

Pubblicato il 17 maggio 2008 In vista della possibilità di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 26, secondo comma del Dpr 633/72, che consentono al cedente o prestatore di recuperare l’imposta fatturata, emettendo una nota di variazione, una società si rivolge con interpello all’agenzia delle Entrate. Con risoluzione n. 195/E del 16 maggio, l’Amministrazione finanziaria afferma che il diritto di emettere la nota di variazione per recuperare l’Iva sui crediti insoddisfatti è subordinato all’infruttuosità della procedura esecutiva o concorsuale. Non è, perciò, sufficiente la semplice pendenza della procedura stessa, oppure l’assoggettamento del creditore all’azione revocatoria seguita dalla rinuncia all’insinuazione al passivo fallimentare. In particolare, l’Agenzia ribadisce che affinché ci siano i presupposti per l’emissione della nota di credito, è necessario che sia compiuto almeno il primo atto tipico con il quale si instaura la procedura esecutiva, sentenza dichiarativa di fallimento e pignoramento per l’esecuzione individuale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Dimissioni per fatti concludenti, ecco i chiarimenti del Ministero del lavoro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy