Lo Stato-lumaca paga i danni
Pubblicato il 23 giugno 2009
La legge 69 del 18 giugno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno, contenente la riforma del processo civile, prevede anche, al suo art. 7, una riduzione dei tempi per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi. In particolare, passa da 90 a 30 giorni il termine entro cui devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici. Solo per alcune amministrazioni, la scadenza potrà essere fissata in 90 giorni mentre il tempo massimo per procedimenti di particolare complessità non potrà superare, comunque, i 180 giorni. Tra le novità, anche la previsione secondo cui i pubblici funzionari e concessionari, in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti, dovranno provvedere all'integrale reintegrazione del danno. Solo in presenza di determinati motivi, come la necessità di procedere ad accertamenti tecnici, l'elevato numero di pratiche, la necessità del contraddittorio con i terzi, è ammessa la dilazione dei termini.