Lo stato di adottabilità è deciso nell'esclusivo interesse del minore

Pubblicato il 02 aprile 2010
Con sentenza n. 7961 del 31 marzo scorso, la Cassazione, Prima sezione civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dai nonni paterni di una bimba di quattro anni avverso il provvedimento con cui quest'ultima era stata dichiarata adottabile.

La situazione era particolarmente complessa in quanto la bambina, riconosciuta solo dalla madre, con problemi psichici ed economici, era stata inizialmente affidata a quest'ultima, ricoverata presso una comunità di recupero. La donna aveva però abbandonato la comunità e la figlia. Da qui l'affidamento era stato disposto nei confronti dei nonni paterni i quali, tuttavia, entrati in conflitto con i nonni materni e la madre, non permettevano loro di vedere la bambina. Ne era derivato il collocamento della piccola presso altra comunità e la conseguente dichiarazione di adottabilità.

In particolare, secondo la Corte di legittimità, a prescindere da giudizi di responsabilità e colpevolezza a carico dei genitori e parenti, ciò che, in questi casi, deve assumere primaria ed esclusiva rilevanza è l'interesse del minore ad un sano e sereno sviluppo psicofisico. Interesse che, valutate la serie di vicende di cui la minore era stata oggetto, richiedeva, nel caso di specie, lo stato di adottabilità. Lo stato di abbandono – spiega infatti la Suprema corte - si configura non solo con il rifiuto intenzionale e irrevocabile dei doveri di genitore, ma anche quando le situazioni di fatto, a prescindere dai desideri dei genitori e parenti, impediscano o pongano in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore.
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