Due documenti di prassi del Fisco, rilasciati in data 3 aprile 2009, forniscono chiarimenti in merito all’imposta di bollo.
La risoluzione n. 95/E sostiene che non si paga l’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento dei tributi locali come la tassa di smaltimento dei rifiuti. Dunque, la restituzione delle somme indebitamente trattenute deve avvenire senza che la somma sia decurtata di eventuali imposte di bollo che non sono dovute.
La risoluzione n. 96/E afferma che l’autorità portuale che stipula un contratto di finanziamento a lungo termine può escludere dal calcolo della base imponibile l’imposta sostitutiva delle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale.
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