La normativa nazionale, che vincola la deducibilità di un trasferimento finanziario infragruppo alla sussistenza dell’erogatore e del beneficiario delle somme nello stesso Stato Ue, non contrasta con il principio di libertà di stabilimento. La decisione della Corte di giustizia Ue, contenuta nella sentenza C-231/05 Oy AA, sebbene in contrasto con un principio basilare, risponde alla necessità di tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati. , infatti, ha analizzato il caso di un gruppo transnazionale, con società madre in Inghilterra, che controlla stabilita in Finlandia. Per il contributo in denaro deliberato dalla Oy AA, in utile, a favore della società madre, in perdita, era stata richiesta la deducibilità dal reddito dell’erogante in quanto qualificabile come reddito imponibile del beneficiario, come previsto dalla normativa nazionale finlandese che disciplina i rapporti infragruppo. L’amministrazione finanziaria aveva respinto la richiesta poiché la norma era prevista a beneficio dei soli gruppi nazionali.
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