Lo sconto del 50% dell’Ires è solo per gli enti indicati dalla norma
Pubblicato il 23 febbraio 2010
La Cassazione, nella sentenza n.
4005 del 2010, interviene in merito alla norma che prevede la riduzione del 50% dell'Ires nei confronti, a condizione che abbiano personalità giuridica, di:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
Si spiega che tale elenco, indicato nell'articolo 6 del Dpr n. 601/73, è tassativo.
Pertanto, non hanno diritto allo sconto sia gli ordini professionali che il comitato costituito per gestire gli immobili di proprietà di tali enti.