Con sentenza n. 28573 depositata il 6 luglio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso di un imputato, condannato per alcuni reati di cui al D.Lgs 74/2000.
Il ricorrente lamentava – in riferimento ad uno dei reati contestati - l'erronea applicazione della legge penale (art. 159 comma 3 c.p.) sul calcolo del periodo di sospensione della prescrizione.
In particolare – eccepiva – nonostante il termine di prescrizione del reato fosse prossimo alla maturazione, la Corte d'Appello aveva rinviato l'udienza - per adesione del difensore all' astensione proclamata dalle camere penali – fissandola oltre novanta giorni di distanza. Ciò nonostante la normativa sopra menzionata non consentisse il differimento oltre i sessanta giorni.
La Cassazione tuttavia, nel respingere la censura, ha chiarito che, qualora la sospensione del processo – come nel caso di specie – non sia determinata da impedimento a comparire ma da semplice rinvio, non sussiste il limite temporale di sessanta giorni per la ripresa del processo e l'udienza può essere differita anche oltre, con conseguente sospensione del corso della prescrizione per tutto la durata del differimento.
Ed il ricorrente erra – prosegue la Corte – nel considerare l'adesione del difensore allo sciopero, quale ipotesi di impedimento assoluto a comparire.
Invero, l'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze (regolamentata dalla Legge n. 83/2000), se da un lato acquista piena legittimazione giuridica e piena tutela, dall'altro rimane tuttavia espressione di una libera scelta, come tale sottratta alla disciplina relativa alle cause di legittimo impedimento (art. 159 comma 3 c.p.), per cui si prevede il rinvio non oltre i sessanta giorni.
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