L’Iva separa l’aceto tedesco dalla focaccia

Pubblicato il 24 luglio 2008

Due documenti di prassi – le risoluzioni 316 e 317 diffuse ieri, 23 luglio – interpretano le norme sulle aliquote Iva applicabili agli alimenti.

Nella 316, si è negata l’aliquota ridotta ad un prodotto utile per il condimento, importato dalla Germania e classificato, in quello Stato, come “aceto derivato da fermentazione” con Iva al 7%. Ma sulla base delle analisi provenienti dalle Dogane, il prodotto – in quanto “contiene anche acido lattico”, ed in quantità maggiore rispetto a quello acetico - non va considerato un aceto. Anche riguardo alle modalità di assunzione, tale prodotto dev’essere giudicato una “bavanda alcolica fermentata” e “complemento alimentare”, con applicazione dell’Iva nella misura ordinaria del 20 per cento.

Nella 317, si è invece giudicata la “focaccia genovese all’olio con olive” un “prodotto della panetteria” guadagnatosi, così, il diritto all’aliquota minima del 4 per cento.

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