Il Dl 185/08 prevede l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2009 del regime dell’Iva “per cassa”, che ha natura sperimentale poiché sarà testato nel triennio 2009-2011. L’operatività della norma in teoria dovrebbe essere subordinata al placet del Consiglio Ue. Ma, dal momento che la misura nazionale è resa applicabile solo ad una ristretta categoria di soggetti passivi, la Commissione ritiene che possa essere direttamente riconducibile alle casistiche dell’articolo 66 della Direttiva 2006/112, il che prevede un autonomo processo decisionale degli Stati membri senza il via libera del Consiglio Ue. L’effettiva applicabilità della disposizione a partire già dal 1° gennaio 2009 è legata ad un provvedimento attuativo che a tutt’oggi manca. Un decreto del ministero dell’Economia dovrà, infatti, chiarire il volume d’affari e i contribuenti soggetti al sistema.
Il meccanismo dell’Iva per cassa consiste nella subordinazione dell’assolvimento del debito erariale alla fornitura della provvista finanziaria da parte del cessionario/committente. Dunque, il versamento è dilazionato al momento del pagamento della controparte acquirente con contestuale differimento del diritto a detrarre fino all’effettuazione del pagamento.
Nell’ampia disamina in merito da parte degli autori viene anche spostato lo sguardo verso gli altri Paesi dell’Unione europea. In tal senso viene evidenziato come la maggior parte di questi non applichi l’Iva a esigibilità differita. Alcuni Paesi limitano il differimento dell’Iva alle vendite al dettaglio, mentre altri hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione comunitaria per poter applicare il vero sistema dell’Iva di cassa, il cash accounting method, che coinvolge solo i soggetti in regime di Iva per cassa e non pure i loro clienti e fornitori. Nel cash accounting method viene stravolto il principio fondamentale dell’Iva che fa coincidere l’esigibilità dell’imposta con il diritto a detrazione: in una cessione di beni in cui il cedente adotta l’Iva di cassa e il cessionario è in regime ordinario, per il primo l’Iva è esigibile solo al momento del pagamento, mentre il secondo detrarrà l’imposta immediatamente. Per questo, prima di disporre l’applicazione di tale regime è necessario ottenere l’autorizzazione del Consiglio Ue.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".