La sentenza della Consulta n. 274/2005 sostiene che è da ritenere costituzionalmente illegittima la compensazione automatica delle spese se una parte si "ritira" dal processo tributario. La disposizione dichiarata illegittima è l'articolo 4, comma 3, del Dlgs 546/1992, viziato da "intrinseca irragionevolezza", poiché lascia le spese di giudizio a carico del contribuente che ha ragione: la norma cancellata dalla Corte costituzionale consentiva, infatti, al Fisco di annullare l'atto impositivo impugnato in sede di contenzioso da parte del contribuente e le spese rimanevano comunque a carico di questi.
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