Lite temeraria a carico dell'amministrazione che insiste sulla pretesa tributaria insussistente

Pubblicato il 16 dicembre 2013 Con sentenza n. 290/02/2013, la Commissione tributaria provinciale di Avellino, nell'ambito del procedimento di opposizione ad un atto di accertamento dell'imposta comunale Ici, ha condannato per lite temeraria ex articolo 96 del Codice di procedura civile un'amministrazione comunale, ritenendo che la stessa avesse agito provocando e poi resistendo con mala fede e colpa grave e quindi temerariamente nella lite.

Secondo i giudici tributari, infatti, l'amministrazione aveva emesso l'avviso “pur avendo agli atti elementi da cui si rilevava inequivocabilmente l'insussistenza dell'obbligazione tributaria” del contribuente, e nonostante quest'ultimo, altresì, avesse richiesto l'annullamento dell'avviso in via di autotutela; insistendo nella pretesa, ossia, l'amministrazione convenuta aveva provocato una lite temeraria.

Il concetto di "responsabilità processuale" – ha precisato la Ctp - deve essere inteso in senso estensivo, ricomprendendo anche la fase amministrativa che, con mala fede o colpa grave, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo "ingiusto".

Nel contesto di specie, i giudici tributari hanno rilevato, altresì, la violazione dell'articolo 97 della Costituzione che impone alla pubblica amministrazione di agire secondo i principi di buon andamento e buona amministrazione, ponendo un limite esterno all'esercizio dei relativi poteri, e la cui violazione è sanzionabile civilmente, in base al principio del neminem laedere.

Oltre a vedersi accogliere il ricorso, in definitiva, il contribuente è stato compensato per le spese di lite e per un ulteriore indennizzo per lite temeraria.
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