Con ordinanza n. 11162 del 28 aprile 2021, la Corte di cassazione tratta dell’accertamento sollevato nei confronti di un contribuente a seguito di controlli a mezzo del monitoraggio fiscale, da cui era emerso il possesso di conti svizzeri, per i quali non era stato compilato il quadro RW.
La Corte Suprema, in ordine alle doglianze presentate, precisa che il convincimento del giudice può basarsi anche su un elemento unico purché preciso e grave, con riferimento alla Lista Falciani.
Inoltre, la prova per presunzioni può ben arrivare da acquisizione provenienti da autorità estere, nell’ambito di direttive comunitarie o accordi di cooperazione.
Inoltre, viene ricordato che non discende l’inutilizzabilità dei dati acquisiti irritualmente ai fini dell’accertamento, come sancito dal principio più volte espresso: l’Amministrazione finanziaria può, nell’ambito dell’attività di accertamento, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione di legge tributaria. Sono quindi utilizzabili nell’accertamento i dati acquisiti da un dipendente della banca residente all’estero e ottenuti mediante strumenti di cooperazione comunitaria, senza che abbia rilievo l’illecito commesso da detto dipendente.
Dunque, pur potendo affermarsi che il giudice poteva fondare il processo tributario di accertamento senza fare ricorso ad altri elementi a supporto della Lista Falciani, deve darsi atto che è stato verificato che gli estratti conto della banca svizzera, nei periodi di imposta oggetto di controllo, non contenessero denaro contante; inoltre, è emerso che il conto corrente in questione non era riconducibile al contribuente.
Pertanto, il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate deve ritenersi inammissibile.
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