L'iscrizione di ipoteca, non avendo natura esecutiva, non si sospende
Pubblicato il 17 giugno 2013
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - ordinanza n.
231/03/2013 del 2013 – l'atto per il quale il contribuente può chiedere alla Commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Dlgs 546/1992, nel caso dallo stesso derivi un
grave ed irreparabile danno, non può essere l'iscrizione di ipoteca.
Quest'ultima, infatti, ha natura non esecutiva ma costitutiva, “
posto che il relativo diritto viene a esistenza solo con l'iscrizione”.
Ne discende l'inammissibilità – precisano i giudici provinciali – di un'eventuale richiesta di sospensiva che venga rivolta all'atto di iscrizione di ipoteca.