L’iscrizione al REA, Camera di Commercio, non basta per essere impresa
Pubblicato il 25 novembre 2014
L'Agenzia delle entrate - Dre Lazio – risponde all'interpello
913-309/2014, del 28 luglio, dando ragione alla tesi di un commercialista, un iscritto all'Ordine dei commercialisti e al Collegio dei periti industriali, e concludendo che
l’iscrizione alla Camera
di Commercio sezione speciale REA
(Repertorio Economico Amministrativo)
non è elemento da prendere in
considerazione per affermare che il reddito
prodotto sia d’impresa.
Pertanto, il reddito derivante dall
’attività di
“Consulenza e Sicurezza del Lavoro” del
professionista (ditta individuale) iscritto
alla CCIAA sezione speciale REA deve essere
ritenuto reddito da lavoro autonomo e non d'impresa.
A sostegno il professionista indicava:
- l'iscrizione alla Cciaa per Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro ha natura di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia;
- l'attività di sicurezza del lavoro non è autonomamente organizzata ma rientra nella prestazione primaria professionale di dottore commercialista;
- il reddito prodotto è da considerare interamente di lavoro autonomo essendo tutta l'attività di tipo professionale intellettuale.
La Dre ricorda, in proposito, che
sono redditi di lavoro autonomo quelli
derivanti dall'esercizio, per professione
abituale (anche se non esclusiva) di
attività diverse da quelle individuate
dall'articolo 55 del TUIR.
Nel caso esaminato, l'attività di consulenza sulla sicurezza del lavoro non è contemplata da uno specifico albo professionale né rientra tra quelle produttive di reddito d'impresa espressamente individuate dall'art. 55 del Tuir, dunque è riconducibile tra i redditi d'impresa o tra quelli professionali secondo che sia organizzata o meno in forma d'impresa.