La Corte di Cassazione, con sentenza 5759/2010, si esprime sul ricorso presentato da una società contro la notifica della cartella di pagamento della Tarsu, che era stata presentata oltre il termine previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo n. 507/93 per l’iscrizione a ruolo. In sostanza, la società ricevuto l’avviso di accertamento, lo aveva impugnato sostenendo che l’avviso era stato notificato correttamente entro i termini, mentre l’iscrizione a ruolo era stata formalizzata oltre il termine previsto.
La Corte Suprema riconosce all’atto impositivo, in quanto autoritativo, la capacità di produrre effetti e cioè di essere messo in esecuzione anche se impugnato, con unico potere del giudice di sospenderne l’efficacia mediante apposito provvedimento. Dunque, l’ente riscossore è legittimato a procedere con l’incasso e il contribuente ha il dovere di pagare la somma richiesta.
Inoltre, anche se l’atto viene impugnato, si può pretendere l’incasso delle maggiori imposte pretese anche se la riscossione avviene in modo parziale e graduale. Nel caso della Tarsu - a differenza degli altri tributi sui redditi - è legittimo richiedere il maggiore tributo pretesto e non solo il 50% dell’importo iscritto nella cartella. Cioè, si deve iscrivere a ruolo l’intera tassa, comprensiva anche degli interessi e delle sanzioni per l’intero importo e non è ammessa alcuna gradualità.
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