L’Irap non è dovuta se manca il presupposto dell’autonoma organizzazione

Pubblicato il 29 maggio 2010

Con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, l’agenzia delle Entrate riconosce l’esonero dall’Irap per i piccoli imprenditori. In particolare, il documento di prassi si rivolge agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, per i quali viene riconosciuta l’esigenza di valutare caso per caso l’esistenza dell’autonoma organizzazione, che di fatto li assimila ai lavoratori autonomi.

Con tale presa di posizione, l’agenzia delle Entrate fa suoi alcuni orientamenti della Corte di Cassazione secondo cui l’imposta regionale non è dovuta se manca l’autonoma organizzazione. Viene, cioè, ribadito il principio di estendere l’esenzione dall’imposta a tutte le attività d’impresa prive del requisito di autonoma organizzazione, senza fermarsi solo a quelle espressamente riconosciute dalle Sezioni unite della Corte (sentenze 12108, 12109,12110 e 12111 del 2009).

La circolare 28/E, quindi, estende l’ambito di applicazione dell’esonero ad agenti di commercio e promotori finanziari, attività che pur essendo assoggettate alla disciplina del reddito d’impresa e non a quella del lavoro autonomo, possono essere escluse dall’Irap se manca il presupposto dell’autonoma organizzazione.

Secondo le Entrate, infatti, l'Irap risponde a logiche differenti rispetto alle imposte sui redditi, avendo alla sua base non la natura dell'attività, ma le modalità con cui la stessa è svolta. Pertanto, ai fini dell'assoggettamento al tributo regionale delle attività ausiliarie di cui all'articolo 2195 del Codice civile è necessaria la valutazione, caso per caso, dell'esistenza dell'autonoma organizzazione, dal momento che le stesse possono essere svolte dal soggetto anche senza organizzazione di capitali o lavoro di terze persone.

La circolare invita gli uffici ad abbandonare il contenzioso aperto, ammettendo l’esistenza di attività che risultano assoggettate alla disciplina del reddito d’impresa, ma sprovviste del requisito dell’organizzazione. Cioè, il contenzioso va abbandonato se il ricorso del contribuente risulta fondato alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali e dei presupposti di fatto che legittimano l’esclusione dall’Irap, a meno che non siano sostenibili altre questioni.

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