L’Irap al test del modello Unico

Pubblicato il 20 febbraio 2007

Dopo le prime pronunce della Corte di Cassazione che esentano dall’Irap chi non ha un’autonoma organizzazione, molti professionisti sono ora alla ricerca di regole chiare per potere essere ammessi all’esclusione dal tributo. L’indagine per accertare l’assenza del requisito suddetto, come richiesto dai supremi giudici, deve partire dagli importi indicati tra i costi del quadro RE del modello Unico. Secondo , due sono gli elementi qualificanti perchè ci sia un’autonoma organizzazione: la responsabilità di una organizzazione e la presenza di una struttura che opera al servizio dei professionisti. La carenza di questi elementi - cioè quando è il contribuente che deve adoperarsi a documentare - “allontana” il tributo. Nonostante l’esclusione da Irap, i costi delle prestazioni dei professionisti mantengono piena deducibilità per i committenti. Dalle pronunce finora rilasciate emergono due casi specifici di professionisti che possono legittimamente evitare l’Irap. Si tratta delle tante figure di “collaboratori” (avvocati, commercialisti, ecc.), che operano all’interno di strutture professionali organizzate e gestite da terzi e da cui sono remunerati, e dei professionisti “senza struttura”, i quali producono reddito solo con il proprio lavoro intellettuale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy