Liquidazione Iva di gruppo: non ricompresi i crediti Iva della società incorporata

Pubblicato il 30 luglio 2011 Alcune società che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo di cui all’articolo 73, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972 e che, nel corso dell’anno solare, hanno incorporato società estranee alla citata procedura, hanno richiesto all’Amministrazione finanziaria delucidazioni in merito alla esatta compilazione della dichiarazione annuale Iva.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/E/2011, richiama il quadro normativo di riferimento che è stato aggiornato dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), con una specifica disposizione limitativa volta a ridurre un uso improprio e strumentale della procedura Iva di gruppo, con benefici per quei soggetti che sono vincolati solo temporaneamente od occasionalmente al gruppo.

La conclusione cui giunge il documento di prassi é che se una società aderente alla procedura incorpora, mediante un’operazione straordinaria di fusione, un’altra società che è estranea alla liquidazione di gruppo, il credito Iva maturato da quest’ultima nel corso dell’anno in cui è avvenuta l’incorporazione non può mai confluire nell’Iva di gruppo. La società incorporante può far confluire nella propria liquidazione e, così, trasferire al gruppo, solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione perché, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, le stesse operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini Iva, direttamente dall’incorporante. Il debito o il credito va, quindi, indicato nel modulo dell’incorporante e trasferito all’Iva di gruppo.

Per quanto riguarda gli adempimenti, specifica ulteriormente la risoluzione:
 
- la dichiarazione Iva deve essere presentata unicamente dalla società incorporante, la quale deve riepilogare in distinti moduli, intestati alle incorporate, le operazioni effettuate da queste ultime nel periodo ante fusione, e, nel modulo intestato a sé stessa, le proprie operazioni ante e post fusione;
- i crediti maturati nel periodo ante fusione dalle incorporate al fine di evitare il loro trasferimento al gruppo andranno indicati sia nel rigo VL10, sia nel rigo VL23 dei moduli delle incorporate;
- nei righi VL8 e VL10 del modulo dell’incorporante andrà, invece, riportato il credito IVA riferito al periodo d’imposta precedente l’ingresso nell’Iva di gruppo, nel presupposto che lo stesso non possa mai essere trasferito alla procedura.
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