Liquidazione in tre mosse

Pubblicato il 01 settembre 2008

La riforma del diritto societario del 2004 è al centro della trattazione del documento Oic del 5 giugno 2008. In merito a tale riforma viene evidenziata la mancanza di una fiscalità specifica della liquidazione che causa una divaricazione tra i comportamenti civilistici e quelli fiscali. Le novità contenute nell’Oic 5 interessano principalmente Srl, Spa e Sapa, tuttavia anche le società di persone, le società cooperative e le società che applicano gli Ias risultano coinvolte dalla riforma. Il documento spiega le tre fasi della liquidazione, ossia la preliquidazione, la liquidazione e la chiusura della liquidazione. L’autore, nell’esaminare tutte e tre le fasi dell’operazione mette in risalto l’adempimento più delicato della preliquidazione: il rendiconto della gestione (articolo 2487-bis, comma 2 del Codice civile), che consiste in un vero e proprio bilancio infrannuale che riassume le operazioni eseguite dalla società dall’inizio dell’esercizio alla data di iscrizione al registro imprese della nomina dei liquidatori. Il termine della consegna sarebbe lo stesso degli adempimenti che precedono (consegna dei libri sociali e della situazione dei conti, ossia l’iscrizione della nomina dei liquidatori) ma, secondo Oic 5, è tollerabile qualche giorno di ritardo dal momento che non è possibile redigere un bilancio infrannuale che chiude ad una certa data e contemporaneamente consegnarlo ai liquidatori.

Un altro passaggio cruciale del documento chiarisce che la redazione del bilancio iniziale di liquidazione va redatto obbligatoriamente nelle liquidazioni delle società di capitali.

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