Liquidazione delle spese del giudizio: il giudice non può ridurre, senza motivo, una nota spese precisa e dettagliata

Pubblicato il 09 giugno 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 12461 depositata lo scorso 8 giugno 2011, ha accolto il ricorso presentato da un legale avverso la decisione con cui la Corte d'appello, nel condannare la parte appellata al pagamento delle spese relative al grado del giudizio, le aveva quantificate ridimensionando la richiesta di liquidazione dei diritti di avvocato dallo stesso presentata con specifica nota spese.

Il ricorrente, in particolare, ha espressamente chiesto alla Corte di legittimità se, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, possa “limitarsi o meno ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, senza dare adeguata motivazione dell'eliminazione o riduzione di voci da lui operata”.
 
La Suprema corte, aderendo alle considerazioni avanzate dal legale, ha ricordato come la determinazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato di legittimità, “se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy