Liquidatore giudiziale solo nel concordato preventivo per cessione di beni

Pubblicato il 25 febbraio 2013 Con la sentenza n. 1237 depositata il 18 gennaio 2013, la Cassazione ha annullato un decreto con cui il Tribunale di Ravenna aveva ammesso alla procedura del concordato preventivo la società debitrice, nella parte in cui era stato nominato il liquidatore giudiziale nella procedura medesima.

La Suprema corte, in particolare, ha ricordato come, conformemente alla ratio del concordato volto alla liquidazione dei beni che ne costituiscono l’oggetto ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori, la nomina giudiziale del liquidatore debba essere collegata al solo concordato preventivo "con cessione dei beni"; ipotesi non concretizzatasi nel caso di specie, in cui – si legge nel testo della decisione di legittimità - i giudici di merito avevano apoditticamente affermato la natura essenzialmente liquidatoria del concordato, senza tuttavia “dare minimamente conto degli elementi in base ai quali il concordato in questione fosse da ritenere qualificabile con "cessione dei beni" o, quantomeno, ad esso assimilabile quanto alla nomina del liquidatore”.

Nel testo della sentenza la Corte precisa, altresì, che anche in presenza di una motivazione corretta ed immune da vizi logico-giuridici circa la qualificabilità o l'assimilabilità del concordato in questione a quello con "cessione dei beni", la nomina a liquidatore della persona già nominata commissario giudiziale è da ritenere in contrasto con il requisito ai sensi del quale il liquidatore deve essere immune da conflitti dì interessi, anche potenziali.
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