La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 61/2/07, respingendo le presunzione dell’ufficio del Registro, precisa che negli atti di compravendita l’interposizione fittizia deve essere sempre provata con elementi certi e concreti da parte dell’Ufficio. Non bastano, infatti, la parentela ed il fatto che siano ravvicinati i tempi tra donazione e vendita a dimostrare la presenza di tali operazioni elusive ed a giustificare l’accertamento induttivo.
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