L'integrazione o modificazione dell'accertamento a seguito di conoscenza sopravvenuta
Pubblicato il 21 maggio 2011
Con sentenza n.
11231 del 20 maggio 2011, la Cassazione ha ricordato come, in materia di Iva, l'amministrazione possa integrare o modificare l'accertamento già notificato al contribuente solo in presenza di
“conoscenza sopravvenuta di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso”. Ciò emerge implicitamente
“dalla considerazione che la stessa norma richiede, a pena di nullità, che l'atto integrativo indichi i nuovi elementi di fatto e gli atti e i fatti attraverso i quali l'Ufficio ne ha avuto conoscenza, adempimento che, evidentemente, assolve anche alla funzione di consentire un controllo sulla posteriorità dei fatti sui quali l'Ufficio fonda una nuova pretesa”.
In particolare – continua la Corte -
“costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell'articolo 43, comma terzo, del Decreto del Predisente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento dell'adozione di esso”.