L’INPS, con messaggio n. 1614 del 13 aprile 2016, ha fatto presente che in data 5 aprile 2016 è stato pubblicato nella G.U. n.79 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, con il quale è stato modificato l’art. 2 del D.M. del 4 aprile 2002 che stabiliva le condizioni di attribuzione dell'indennità di maternità, in caso di adozione e affidamento, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, Legge n.335/1995.
Specifica l’Istituto che la suddetta modifica consiste nell’eliminazione del limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali, e nell’introduzione, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi internazionali, della possibilità di fruire del congedo di maternità/paternità anche per periodi di permanenza all'estero, analogamente a quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti.
Nulla è, invece, modificato in merito agli affidamenti non preadottivi non previsti dal precedente art. 2 del DM 4 aprile 2002 né dal nuovo decreto in questione.
Conclude il messaggio INPS evidenziando che il nuovo DM entrerà in vigore dal prossimo 20 aprile 2016 ed annunciando una circolare con cui saranno fornite le istruzioni operativa conseguenti alla modifica.
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