L’Inps riepiloga la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per l’anno 2012

Pubblicato il 30 marzo 2012 Scopo della circolare n. 49 Inps, del 29 marzo 2012, è quello di fare un riepilogo delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato, alla luce delle modifiche apportate, prima dalla legge di Stabilità n. 183/2011, poi dal decreto “salva Italia”, convertito dalla legge n. 214/2011.

Nel documento si legge che, per quanto riguarda le aliquote, si è registrato un aumento dello 0,20% del contributo Ivs per le aziende agricole e per quelle del settore pesca iscritte nei registri delle navi minori. Per quel che concerne la misura dello sgravio contributivo riferito alle imprese della pesca nelle acque interne e lagunari, la legge di Stabilità 2012 ha previsto un cambiamento della misura pari al 60% per il 2012 e al 70% per il 2013. In generale, invece, nessuna variazione è prevista per l'anno 2012 nei confronti della totalità dei datori di lavoro che saranno, così, interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge.

Sulla contribuzione pensionistica, l'Istituto ricorda che da quest’anno e fino al 31 dicembre 2017 sarà applicato il contributo di solidarietà nella misura dello 0,50%, a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

In tema di ammortizzatori sociali, invece, si rammenta che la legge n. 183/2011 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2012, i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità per le imprese commerciali e di logistica, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Di conseguenza, le suddette imprese, anche per il 2012, saranno tenute ad assolvere le contribuzioni per Cigs e mobilità, rispettivamente nella misura dello 0,90% - di cui 0,30% a carico del lavoratore - e dello 0,30%.

È stata, poi, prorogata la disposizione che aumenta dal 60% all’80% l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per la solidarietà che, invece, è accompagnata da Cigs (Legge 863/1984).
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