Verranno presentate a Milano in data 8 aprile 2016 (risultato del lavoro congiunto di Federnotai Lombardia ed Anci Lombardia) le Linee Guida per fare il punto sulla intricata materia delle compravendite delle unità abitative comprese in interventi di edilizia convenzionata, ovvero l’edilizia residenziale realizzata in convenzione con il Comune, regolata in base alla Legge 865/1971 (c.d. convenzioni Peep) e Dpr 380/2001 (c.d. convenzioni Bucalossi).
Come viene chiarito nelle Linee Guida, i vincoli relativi all'edilizia convenzionata (ex art. 35 Legge 865/1971) – e da cui derivava la nullità degli atti stipulati in loro violazione – riguardavano solo le convenzioni concernenti terreni o edifici in proprietà e non quelli venduti in diritto di superficie. Viene oltretutto precisato che la sanzione della nullità non può colpire gli atti stipulati dopo la Legge 179/1992 – che i suddetti vincoli ha abrogato – ma riguarda esclusivamente gli atti stipulati in precedenza.
E’ inoltre legittimo l’inserimento, nelle convenzioni ex Legge 865/1971, di disposizioni con le quali le parti, su richiesta del Comune, costituiscono vincoli ulteriori riguardo ai trasferimenti successivi alla prima alienazione (ad es. divieto di alienazione, patto di prelazione ecc.) la cui violazione comporta l’applicazione di rimedi di natura obbligatoria (risoluzione, decadenza), non reale (mai la nullità).
E’ inoltre possibile sostituire le convenzioni ex Legge 865/1971 (ora art. 18 Dpr 380/2001) e detta sostituzione è fattibile sia con riguardo alle convenzioni in proprietà, sia con quelle in diritto di superficie. E’ altresì possibile in quelle perfezionate sia prima che dopo l’entrata in vigore della Legge 179/1992.
La sostituzione comporta, in particolar modo, che la nuova convenzione abbia una durata di 20 anni (non più 30) diminuita del tempo trascorso tra la data di quella originaria e la data della seconda. Comporta altresì che sia pagato un corrispettivo per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi della Legge 448/1998 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
Infine, chiariscono le Linee Guida, la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione contenuti nella convenzione è una facoltà concessa solo dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento, con la conseguenza che non il concessionario ma solo i suoi aventi causa potranno usufruire di detta opportunità. L’iniziativa è inoltre riconosciuta al singolo condomino e la convenzione è di regola conclusa tra il condomino ed il Comune.
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