Le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione recanti “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, costituiscono atto non regolamentare, mediante il quale l’ANAC chiarisce la portata applicativa degli adempimenti a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti, al pari delle pubbliche amministrazioni, agli obblighi finalizzati a prevenire la corruzione e ad assicurare la trasparenza nell’azione amministrativa.
Per questo motivo le stesse sono state ritenute, dal Tar del Lazio, “atto non direttamente lesivo” delle posizioni soggettive vantate dal Consiglio nazionale forense, il quale aveva avanzato ricorso davanti al giudice amministrativo ai fini del relativo annullamento.
Le posizioni soggettive del ricorrente – si legge nel testo della sentenza n. 1735 del 14 febbraio 2018 - potranno essere incise solo nel momento di applicazione “in concreto” di tali linee guida, attraverso, ossia, l’adozione di sanzioni e di altri provvedimenti idonei.
E’ così che è stata dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, l’azione avanzata dal CNF ai fini dell’annullamento delle citate linee guida, ritenute direttamente lesive in virtù della loro portata generale nonché del carattere immediatamente precettivo delle medesime.
Il tribunale amministrativo, sul punto, ha sottolineato come la “portata generale” non sia un presupposto per considerare l'immediata lesività dell'atto, al pari di quanto avviene per altri atti a diffusione generalizzata, come le circolari prive di carattere vincolante, in quanto tali non impugnabili.
Da escludere, a seguire, anche una portata immediatamente precettiva delle linee guida, posto che la loro influenza diretta “è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione”.
In definitiva, l’atto impugnato sarebbe sfornito di contenuto lesivo diretto nei confronti dei potenziali destinatari e dell’odierna parte ricorrente, risultando queste un mero atto di indirizzo e supporto che può essere oggetto di impugnazione avanti al giudice amministrativo “solo unitamente all’atto specifico che, in applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del destinatario”.
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