Linea dura sugli scontrini
Pubblicato il 09 ottobre 2008
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
22549 depositata il 5 settembre 2008, concordando con la linea dura dell’agenzia delle Entrate, ha ribadito che se ambulanti, ristoratori, titolari di esercizi tenuti alla certificazione dei corrispettivi incorrono ripetutamente nell’omissione della ricevuta o dello scontrino anche nel caso della definizione agevolata della violazione per ammissione dell’errore devono rassegnarsi alla chiusura dei locali per un periodo da tre giorni a un mese (salvo aggravanti). I giudici di legittimità spiegano che l’articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/97, che disciplina la sanzione della “sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima”, riveste carattere speciale rispetto alla norma generale dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/97, che stabilisce che la definizione agevolata impedisce l’irrogazione della sanzione accessoria, pertanto: l’irrogazione della sanzione accessoria non è impedita dalla definizione agevolata.