L'indennizzo per i danni da emotrasfusione ha natura assistenziale
Pubblicato il 04 gennaio 2010
La Cassazione, con sentenza n. 23589 del 6 novembre 2009, ha accolto il ricorso presentato da una donna e riconosciuto la natura assistenziale, e non risarcitoria, dell'indennizzo per danni da emotrasfusione di cui all'art. 1 della legge n. 210 del 1992 in favore di chi abbia subito per complicanze irreversibili a causa di emotrasfusione. L'indennizzo – precisa la Suprema corte - tende, infatti, a realizzare “una forma di solidarietà sociale, tant'è che essa è alternativa alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio ove sussista una colpa delle strutture dei Servizio sanitario nazionale”. Conseguentemente – continuano i giudici di legittimità - “con riferimento alle somme erogate per le causali predette, sono dovuti, in caso di ritardo nell'erogazione, trattandosi di prestazione assistenziale, gli interessi legali a decorrere dal 121 giorno dalla domanda amministrativa, non potendo gravare sull'assistito, in applicazione del principio di salvaguardia della consistenza economica delle prestazioni assistenziali, la complessità del procedimento amministrativo”.