L’indennità sostitutiva del preavviso conta ai fini previdenziali

Pubblicato il 22 giugno 2021

Il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia stata corrisposta l’indennità sostitutiva assoggettata a contribuzione previdenziale, va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

Il predetto principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 21 giugno 2021, n. 17606, in accoglimento del ricorso presentato dal lavoratore a fronte della riformulata sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva negato la corresponsione dell’indennità di disoccupazione al beneficiario per difetto della contribuzione necessaria.

In particolare, la corte territoriale rilevava la non computabilità – in aggiunta alle 47 settimane lavorate fino alla cessazione del rapporto di lavoro – delle cinque settimane relative all’indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del carattere obbligatorio e non reale del preavviso lavorato.

Nelle motivazioni riportate in sentenza gli Ermellini analizzando la natura obbligatoria del preavviso e confermando l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, unitamente alla correlata contribuzione obbligatoria dell’indennità sostitutiva di detto istituto, affermano che intercorre un rapporto sinallagmatico tra la contribuzione dovuta e il periodo coperto dal preavviso.

Invero, atteso che l’indennità di disoccupazione è una prestazione avente natura previdenziale e non assistenziale – non essendo a carico della fiscalità generale – correlata ad un montante contributivo e che la norma di espresso riferimento ad un biennio di iscrizione all’AGO, non sussistono ragioni per escludere la sterilità dei contributi versati sull’indennità sostitutiva del preavviso.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy