In tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto lo stesso ha ricevuto come risarcimento del danno per il mancato rispristino del rapporto di lavoro, poiché detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall’essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall’obbligo di prestare la sua attività, dando luogo, la sua eventuale non spettanza, ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 11989 del 16 maggio 2018.
D’altra parte, quando sarà comunicata all’Istituto previdenziale la riammissione in servizio senza soluzione di continuità del lavoratore, le somme corrisposte dovranno essere ripetute, essendo venuto meno ex tunc il presupposto del diritto dell’assicurato alla prestazione.
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