L'incompetenza sopravvenuta rilevabile solo dalla controparte
Pubblicato il 27 settembre 2010
Con ordinanza n.
19972 del 2010 la Corte di cassazione ha negato la possibilità al magistrato interessato in una causa presso il medesimo tribunale dove svolge l'incarico di rilevare la incompetenza sopravvenuta in quanto opera l'articolo 157 del Codice di procedura civile secondo il quale la parte che ha dato causa alla nullità non può opporla.
Nella fattispecie concreta la causa era stata già trasferita perchè tra gli attori vi era un giudice in servizio nello stesso distretto di corte d'appello competente per territorio; successivamente il giudice veniva spostato nel luogo dove si svolgeva il processo. Alla nuova richiesta di cambiare sede la cassazione ha risposto in modo negativo precisando che il magistrato interessato ha la facoltà di motivare le ragioni alla base del nuovo spostamento ma poi sarà il collegio giudicante o la controparte a far rilevare l'incompetenza entro il termine costituito dalla “
prima udienza successiva all'acquisizione di conoscenza del trasferimento risultante nella causa”.