L’impugnazione singola non “salva” i coobbligati
Pubblicato il 08 dicembre 2008
In applicazione dell’articolo 1306, comma 2, del Codice civile, quando l’imposta di registro grava su più soggetti solidalmente coobbligati (come nelle compravendite immobiliari) e solo uno tra essi contesta la pretesa dell’Erario, gli altri, rimasti inerti (laddove l’inerzia è condizione essenziale, si veda Cass. 20065/2005) possono far valere, contro l’Amministrazione finanziaria, l’eventuale giudicato favorevole pronunciato verso il solo soggetto che ha impugnato l’atto impositivo prodotto dagli Uffici fiscali. Queste le conclusioni in sentenza n.
27071 del 13 novembre.