L’impugnazione del licenziamento è valida se effettuata entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso

Pubblicato il 16 aprile 2010

Con la sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto sorto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità (rispetto ai giudici della Sezione Lavoro) circa il momento in cui si considera valida l’impugnazione del licenziamento.

Nella sentenza si legge che l’impugnazione del licenziamento, proposto con un atto stragiudiziale, se presentato entro i termini di legge, è valido e perfetto anche se perviene al datore di lavoro oltre il termine di legge e cioè oltre i 60 giorni dalla comunicazione di licenziamento.

Non conta, cioè, più il momento in cui il datore di lavoro riceve materialmente l’impugnazione del licenziamento che, quindi, può arrivare a causa dei ritardi della Posta anche oltre il termine di decadenza fissato dalla legge. L’importante è che il termine dei 60 giorni sia rispettato per la manifestazione della volontà del lavoratore. Dunque, l’impugnazione del licenziamento spedita al datore di lavoro si deve considerare tempestiva se effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso, anche se di fatto la comunicazione perviene oltre il termine indicato.

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