Sentenza di Cassazione numero 26839/07: ove il contribuente abbia presentato una dichiarazione affetta da vizio a suo danno, egli non potrà portare in deduzione, nella dichiarazione dell’anno successivo, l’imposta versata in più rispetto al dovuto. Sarà, invece, suo dovere presentare apposita istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602 del 1973.
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