tributaria regionale del Lazio (Sezione ventesima) nella sentenza 101/20/06 ha stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2001, l’imposta di pubblicità deve essere limitata al periodo di esposizione dei messaggi pubblicitari e non come avveniva in precedenza annualmente, in quanto l’oggetto del tributo non va individuato nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario, bensì nel suo effettivo utilizzo temporale.
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