Limiti rigidi alle stock option

Pubblicato il 08 aprile 2008

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 133 del 7 aprile 2008 ha fornito chiarimenti circa le regole da seguire per rispettare le nuove condizioni imposte dal Dl 262/06 e previste dall’articolo 51, comma 2-bis lettera c) del Tuir. Cioè, l’Amministrazione finanziaria ha voluto precisare le modalità per permettere alle società di capitali con piani di stock option di mantenere il regime agevolato. In particolare, il documento di prassi specifica che per poter fruire del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 51, comma 2 lettere g e g-bis del Tuir, il beneficiario deve, tra l’altro, mantenere per almeno cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Per veder soddisfatta tale condizione occorre valutare al momento dell’esercizio la quota delle azioni cedibili tenendo conto del valore normale dell’azione e non del valore puntuale delle stesse. Inoltre, mantenendo inalterato la corrispondenza tra l’ammontare corrisposto dal beneficiario del piano e il prezzo fissato per le azioni al momento dell’offerta, non è possibile includere nel calcolo le commissioni bancarie di intermediazione. Invece, è possibile che il dipendente effettui al momento dell’esercizio dell’opzione un versamento volontario integrativo tale da incrementare il costo complessivo delle azioni acquistate, così da poter soddisfare il quantitativo minimo di azioni da detenere nel quinquennio successivo.

Sempre in materia di stock option, così l’agenzia delle Entrate ha risposto a una richiesta di interpello presentata da una società di un gruppo multinazionale: l’esercizio da parte di un dipendente di opzioni che danno diritto all’assegnazione diretta di azioni, con controvalore pari all’eventuale incremento di valore dei titoli, costituisce reddito di lavoro dipendente cui non è applicabile l’articolo 51, comma 2, lettera g-bis del Tuir.

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