Con tre diverse circolari, emanate nell’arco di tre giorni, l’Istituto previdenziale ha reso noti i nuovi limiti minimali e massimali utili alla corretta gestione delle posizioni previdenziali, gli importi erogabili per le prestazioni a sostegno del reddito, in costanza o meno del rapporto di lavoro, ed ha confermato le aliquote previdenziali per la Gestione Separata.
In particolare, con la circolare 1° febbraio 2023, n. 11, l’Istituto previdenziale ha comunicato i nuovi valori minimi di retribuzione giornaliera, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Nella medesima data, con la circolare 1° febbraio 2023, n. 12, sono state confermate le aliquote contributive ed i valori minimali e massimali per i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Con la successiva circolare 3 febbraio 2023, n. 14, sono stati, invece, aggiornati gli importi massimi dei trattamenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ovvero gli importi dell’indennità di disoccupazione.
Come noto, l’art. 1, comma 1, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha previsto che la contribuzione da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative su base nazionale – si rammenta l’interpretazione autentica fornita dall’art. 2, comma 25, L. n. 549/1995) – ovvero da accordi o contratti collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella del contratto collettivo stesso.
Pertanto, il c.d. imponibile contributivo deve essere pari al maggiore importo tra:
Giacché capiti piuttosto raramente che le retribuzioni previste dai predetti contratti collettivi siano inferiori al c.d. minimo legale contributivo, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, per i lavoratori dipendenti, non può comunque essere inferiore a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, ovverosia al 9,50% del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
NOTA BENE: Considerato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat, è stata pari all’8,1%, l’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD è di 567,94 euro, sicché il minimale di retribuzione imponibile giornaliera per il 2023 è di 53,95 euro.
Anno 2023 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FLPD |
567,94 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) |
53,95 |
Per quanto attiene i rapporti di lavoro a tempo parziale, i minimali vanno ragguagliati secondo le modalità indicate dall'art. 11, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui "La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 (…) e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".
Pertanto, il c.d. minimale di retribuzione oraria applicabile ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nella generale ipotesi di orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, dovrà essere come di seguito calcolato:
Si rammenta, come da costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, che il rapporto contributivo deve intendersi autonomo rispetto a quello meramente retributivo sicché anche nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo – non sarà sospesa l’obbligazione contributiva.
Per i lavoratori pubblici e privati, ai sensi dell'art. 3-ter, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, pari ad un punto percentuale, per la quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, salvo il caso in cui il regime pensionistico del lavoratore non preveda aliquote contributive a suo carico superiori al 10%.
Per l’anno 2023, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in euro 52.190,00, talché l’aliquota aggiuntiva dell’1% andrà applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo rapportato ad un periodo di dodici mesi (pari ad euro 4.349,00).
Diversamente, per quanto attiene il massimale annuo per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, la base contributiva massima è fissata ad euro 113.520,00. Il massimale trova applicazione anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%.
Anche per l’anno 2023 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%.
A tale aliquota va aggiunto:
Ciò assunto, le aliquote dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, per l’anno 2023, sono determinate nelle misure indicate nella seguente tabella.
Codice |
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA |
IVS |
Malattia Maternità ANF |
Maternità ex D.M. |
DIS- COLL |
Totale |
1A - |
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1B |
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1C |
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1D |
LIQUIDATORE DI SOCIETA' |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
02 |
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
03 |
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
|
33,72 |
04 |
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
|
33,72 |
05 |
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
06 |
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
07 |
VENDITORE PORTA A PORTA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
|
33,72 |
09 |
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
|
33,72 |
11 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
12 |
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
13 |
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
|
33,72 |
14 |
FORMAZIONE SPECIALISTICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
|
33,72 |
17 |
CONSULENTE PARLAMENTARE |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
18 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015 |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
19 |
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI |
25,00 |
0,50 |
0,22 |
0,51 |
26,23 |
20 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o percettori di pensione, l’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata è determinata tenuto conto:
Ciò assunto, per i predetti soggetti, non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva per l’anno 2023 è complessivamente pari al 26,23%.
Come per gli anni passati, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie l’aliquota contributiva dovuta alla gestione separata è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate, sia per i professionisti.
Sinteticamente, allora, le aliquote contributive della Gestione separata 2023 sono determinate come di seguito:
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS- COLL |
35,03 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
26,23% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Con la circolare 3 febbraio 2023, n. 14, l’Istituto previdenziale ha reso noti gli importi dell’unico massimale del trattamento di integrazione salariale – a seguito delle modifiche operate dalla legge di Bilancio 2022 all’art. 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – e gli importi utili alla determinazione dell’indennità di disoccupazione.
In particolare, gli importi massimi mensili delle prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro sono stati come di seguito determinati:
Trattamento |
Importo lordo |
Importo al netto rid. 5,84% |
CIGO/CIGS/AIS |
€ 1.321,53 |
€ 1.244,36 |
CIGO/CIGS – settore edile e lapideo (eventi meteo) |
€ 1.585,84 |
€ 1.493,23 |
Per quanto attiene, invece, le prestazioni a sostegno del reddito successive alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, secondo i criteri già indicati, rispettivamente, nelle circolari 12 maggio 2015, n. 94 (NASpI) e 27 aprile 2015, n. 83 (DIS-COLL), è pari a 1.352,19 euro per il 2023.
L’importo massimo mensile delle predette indennità non può, in ogni caso, superare per l’anno 2023 l’importo di euro 1.470,99.
I medesimi importi devono, altresì, intendersi applicabili per l’indennità di disoccupazione c.d. ALAS (Circolare INPS 14 gennaio 2022, n. 8) dedicata ai lavoratori autonomi del settore dello spettacolo.
Si evidenzia, infine, che i predetti parametri risultano determinanti per l’ulteriore calcolo del c.d. ticket di licenziamento. L’anzidetto contributo NASpI deve essere erogato dal datore di lavoro privato in qualsiasi caso in cui il rapporto di lavoro termina senza un volontà del lavoratore e, comunque, in tutte quelle ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro che danno diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione. Tale contributo, essendo pari al 41% del massimale mensile della medesima indennità, per ogni anno di lavoro effettuato e sino ad un massimo di tre anni (da rapportare ai mesi di anzianità di servizio), per l’anno 2023 è pari a 603,10 euro in ragione d’anno (1.470,99 x 41%), con un massimo fissato in euro 1.809,30 euro (603,10 x 3 anni). Nel rammentare che l’importo del contributo NASpI non è riproporzionabile sulla base della percentuale part-time e che andranno calcolati tutti i mesi del rapporto di lavoro superiori a 15 giorni, l’importo del contributo mensile è pari a 50,26 euro (603,10 / 12).
Dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro soggetti al finanziamento della CIGS, la predetta aliquota del 41% deve essere raddoppiata. Il contributo è, addirittura, triplicato, nelle ipotesi di licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, non sia oggetto di accordo sindacale.
Ticket di licenziamento 2023 |
|||||
Anzianità (mesi) |
Licenziamento individuale |
Lic. collettivo az. no CIGS |
Lic. collettivo az. sogg. CIGS |
||
Con accordo |
Senza accordo |
Con accordo |
Senza accordo |
||
1 |
€ 50,26 |
€ 50,26 |
€ 150,78 |
€ 100,52 |
€ 301,55 |
2 |
€ 100,52 |
€ 100,52 |
€ 301,55 |
€ 201,04 |
€ 603,11 |
3 |
€ 150,78 |
€ 150,78 |
€ 452,33 |
€ 301,55 |
€ 904,66 |
4 |
€ 201,04 |
€ 201,04 |
€ 603,11 |
€ 402,07 |
€ 1.206,21 |
5 |
€ 251,29 |
€ 251,29 |
€ 753,88 |
€ 502,59 |
€ 1.507,76 |
6 |
€ 301,55 |
€ 301,55 |
€ 904,66 |
€ 603,11 |
€ 1.809,32 |
7 |
€ 351,81 |
€ 351,81 |
€ 1.055,44 |
€ 703,62 |
€ 2.110,87 |
8 |
€ 402,07 |
€ 402,07 |
€ 1.206,21 |
€ 804,14 |
€ 2.412,42 |
9 |
€ 452,33 |
€ 452,33 |
€ 1.356,99 |
€ 904,66 |
€ 2.713,98 |
10 |
€ 502,59 |
€ 502,59 |
€ 1.507,76 |
€ 1.005,18 |
€ 3.015,53 |
11 |
€ 552,85 |
€ 552,85 |
€ 1.658,54 |
€ 1.105,69 |
€ 3.317,08 |
12 |
€ 603,11 |
€ 603,11 |
€ 1.809,32 |
€ 1.206,21 |
€ 3.618,64 |
13 |
€ 653,36 |
€ 653,36 |
€ 1.960,09 |
€ 1.306,73 |
€ 3.920,19 |
14 |
€ 703,62 |
€ 703,62 |
€ 2.110,87 |
€ 1.407,25 |
€ 4.221,74 |
15 |
€ 753,88 |
€ 753,88 |
€ 2.261,65 |
€ 1.507,76 |
€ 4.523,29 |
16 |
€ 804,14 |
€ 804,14 |
€ 2.412,42 |
€ 1.608,28 |
€ 4.824,85 |
17 |
€ 854,40 |
€ 854,40 |
€ 2.563,20 |
€ 1.708,80 |
€ 5.126,40 |
18 |
€ 904,66 |
€ 904,66 |
€ 2.713,98 |
€ 1.809,32 |
€ 5.427,95 |
19 |
€ 954,92 |
€ 954,92 |
€ 2.864,75 |
€ 1.909,84 |
€ 5.729,51 |
20 |
€ 1.005,18 |
€ 1.005,18 |
€ 3.015,53 |
€ 2.010,35 |
€ 6.031,06 |
21 |
€ 1.055,44 |
€ 1.055,44 |
€ 3.166,31 |
€ 2.110,87 |
€ 6.332,61 |
22 |
€ 1.105,69 |
€ 1.105,69 |
€ 3.317,08 |
€ 2.211,39 |
€ 6.634,16 |
23 |
€ 1.155,95 |
€ 1.155,95 |
€ 3.467,86 |
€ 2.311,91 |
€ 6.935,72 |
24 |
€ 1.206,21 |
€ 1.206,21 |
€ 3.618,64 |
€ 2.412,42 |
€ 7.237,27 |
25 |
€ 1.256,47 |
€ 1.256,47 |
€ 3.769,41 |
€ 2.512,94 |
€ 7.538,82 |
26 |
€ 1.306,73 |
€ 1.306,73 |
€ 3.920,19 |
€ 2.613,46 |
€ 7.840,38 |
27 |
€ 1.356,99 |
€ 1.356,99 |
€ 4.070,96 |
€ 2.713,98 |
€ 8.141,93 |
28 |
€ 1.407,25 |
€ 1.407,25 |
€ 4.221,74 |
€ 2.814,49 |
€ 8.443,48 |
29 |
€ 1.457,51 |
€ 1.457,51 |
€ 4.372,52 |
€ 2.915,01 |
€ 8.745,04 |
30 |
€ 1.507,76 |
€ 1.507,76 |
€ 4.523,29 |
€ 3.015,53 |
€ 9.046,59 |
31 |
€ 1.558,02 |
€ 1.558,02 |
€ 4.674,07 |
€ 3.116,05 |
€ 9.348,14 |
32 |
€ 1.608,28 |
€ 1.608,28 |
€ 4.824,85 |
€ 3.216,56 |
€ 9.649,69 |
33 |
€ 1.658,54 |
€ 1.658,54 |
€ 4.975,62 |
€ 3.317,08 |
€ 9.951,25 |
34 |
€ 1.708,80 |
€ 1.708,80 |
€ 5.126,40 |
€ 3.417,60 |
€ 10.252,80 |
35 |
€ 1.759,06 |
€ 1.759,06 |
€ 5.277,18 |
€ 3.518,12 |
€ 10.554,35 |
36 |
€ 1.809,30 |
€ 1.809,30 |
€ 5.427,90 |
€ 3.618,64 |
€ 10.855,91 |
QUADRO NORMATIVO INPS – Circolare 1° febbraio 2023, n. 11 |
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