Il lavoratore dà notizia dell'assenza solo tramite SMS inviato al collega e ritarda nella trasmissione del certificato medico per disservizi del sistema informatico del medico curante? Condotta superficiale ma non di gravità tale da giustificare il recesso.
Con ordinanza n. 25286 del 24 agosto 2022, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso promosso da una Srl contro la decisione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare dalla stessa irrogato ad un proprio dipendente per assenza ingiustificata protrattasi per tre giorni.
Nella vicenda di specie, il lavoratore aveva dato notizia dell'assenza mediante SMS inviato a un collega, affinché costui avvisasse la direzione, senza tuttavia sincerarsi che il messaggio fosse pervenuto a destinazione. Dopo alcuni giorni, aveva inviato all'azienda mail contenente certificazione medica per giustificare l'assenza.
Nelle sue giustificazioni formali, il dipendente aveva ascritto il ritardo nella trasmissione della certificazione a disservizi del sistema informatico di diretto collegamento con l'Inps in dotazione del medico curante.
La Corte territoriale, nel procedere al giudizio di proporzionalità della sanzione irrogatagli, aveva rilevato che la condotta del lavoratore, pur improntata a superficialità, non fosse di gravità tale da giustificare il licenziamento, posto che lo stesso medico curante aveva confermato di aver dovuto inoltrare la certificazione in forma cartacea per problemi nel sistema di collegamento. Ciò posto, aveva dichiarato illegittimo il recesso, con applicazione della tutela indennitaria, commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
La società datrice di lavoro si era rivolta alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 173, 222 e 225 del CCNL nella specie applicabile, vale a dire il CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Secondo la ricorrente, il comportamento del lavoratore era da ritenere di particolare gravità e non suscettibile di attenuazione in base al principio di proporzionalità, codificato nell'art. 2106 del Codice civile, atteso che la ratio della disciplina collettiva in esame risiedeva nella esigenza di evitare che impedimenti nell'esecuzione della prestazione lavorativa potessero cagionare pregiudizio alla controparte.
Doglianza giudicata tuttavia inammissibile dalla Sezione lavoro della Cassazione, avendo, il giudice del merito, dato adeguatamente conto delle ragioni in forza delle quali la condotta del ricorrente non era meritevole della sanzione espulsiva, anche mediante riferimento ai concomitanti disservizi del sistema di comunicazione del sistema sanitario.
Il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata - ha ricordato la Corte - "sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente - è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella specie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità".
Il ricorso del datore di lavoro, in definitiva, è stato rigettato, con liquidazione delle spese secondo i principi della soccombenza.
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