Licenziamento per scarso rendimento
Pubblicato il 25 settembre 2014
Finora, la Cassazione, anche se aveva già ammesso che lo
scarso rendimento può integrare gli estremi di un
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora il deficit di prestazione incida negativamente sull’organizzazione aziendale e sul regolare svolgimento dell’attività produttiva, a prescindere dalla colpa del lavoratore, non era mai arrivata a ricomprendere l’
eccessiva morbilità del dipendente tra i motivi che potevano giustificare il licenziamento.
Con la sentenza n.
18678 del 4 settembre 2014, la Suprema Corte si è discostata dal suo precedente
orientamento, anche se a proposito di
assenze per malattia che si verificavano “
a macchia di leopardo”.