E' legittimo il licenziamento di una dipendente di una società, che, durante l'orario di lavoro, si dedicava all'attività di promozione e vendita di prodotti dietetici ai colleghi sul luogo di lavoro.
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17117, depositata il 24 agosto 2015.
L'azienda aveva dimostrato, con tre diverse lettere di richiamo, di non gradire l'attività di sponsorizzazione di prodotti, in via continuativa in reparto e durante l'orario di lavoro, da parte della dipendente.
La dipendente propone ricorso adducendo come giustificazione il fatto di aver cessato l'attività di “commercio”, dopo la seconda contestazione disciplinare scritta pervenutale. Cosa però non confermata dai colleghi, nei confronti dei quali la dipendente aveva, per di più, adottato comportamenti scorretti per aver riferito all'azienda sul suo conto.
Nelle loro motivazioni i Supremi giudici sanciscono che le contestazioni specifiche e circostanziate mosse contro la dipendente sono corrette ed evidenziano chiaramente il comportamento recidivo della lavoratrice, che ha persistito, nonostante i richiami e la sospensione per ben due volte dal servizio, allo svolgimento dell'attività di vendita in azienda.
Il compito dei giudici di legittimità è limitato a verificare la correttezza e la coerenza degli argomenti addotti dal giudice di merito nel raggiungere il proprio verdetto. E nel caso di specie, questi argomenti non presentano alcun vizio da eccepire. Da qui, il rigetto del ricorso.
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