La pubblicità del codice disciplinare - necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative - non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria, collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro.
Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 28232 del 6 novembre 2018, aderendo al costante orientamento della stessa Corte.
Più in particolare, nel caso di specie gli Ermellini hanno ritenuto irrilevante l’affissione del codice disciplinare, in quanto la causa del recesso datoriale era da individuarsi nelle previsioni di legge generale e speciale ossia nell’art. 2119 c.c. e nell’art. 3 della Legge n. 604/1966.
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