Un dipendente è stato licenziato per giusta causa per aver iniziato in ritardo il servizio di pattugliamento nella tratta di sua competenza e per avere tenuto una condotta preordinata a non rendere la prestazione richiesta, consistita, in particolare, nell’introduzione di una brandina nel locale cucina del Posto di Manutenzione, trattenendosi a dormire dalle ore 3.30 alle ore 6.00 circa.
In realtà, il lavoratore - a causa dell’assunzione di un farmaco antidepressivo prima che cominciasse il turno di pattugliamento - non era in grado di guidare veicoli ma per la Corte di Cassazione (sentenza n. 8386 del 4 aprile 2018), la condotta in questione è comunque da ritenersi indicativa di un chiaro elemento di intenzionalità nella realizzazione del fatto addebitato.
Il tutto a maggior ragione se si tiene conto della natura peculiare del servizio cui il lavoratore era stato destinato quella notte, diretto a "sopperire ad esigenze straordinarie di sicurezza e viabilità delle autostrade in un periodo caratterizzato, come notorio e riconosciuto dalle parti, da esodi estivi”.
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