Licenziamento per giusta causa per chi disprezza la propria azienda su facebook

Pubblicato il 03 maggio 2018

Il licenziamento per giusta causa è lecito qualora la gravità del fatto commesso faccia venir meno il rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro.

Per giurisprudenza, la valutazione della gravità del fatto non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo.

Sulla scorta di quanto sopra, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10280 del 27 aprile 2018, ha ritenuto che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca facebook integra un'ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Ciò comporta che la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione dello stesso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che se, come nel caso di specie, lo stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione.

In conclusione, gli Ermellini hanno ritenuto lecito un licenziamento per giusta causa di una dipendente che sulla propria bacheca facebook aveva utilizzato, nei riguardi della propria azienda, espressioni di disprezzo con termini anche pesanti, considerando irrilevante che il nominativo del rappresentante non fosse stato specificato in quanto il destinatario era facilmente identificabile.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy